Art. 18.
(Ufficio contro la violenza sulle donne).

      1. È istituito, presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio contro la violenza sulle donne. L'Ufficio formula le politiche inerenti alla violenza di genere e coordina e promuove tutte le iniziative in tale ambito. Il titolare dell'Ufficio ha capacità di agire.